Assegnazioni provvisorie 2023: anche per docenti neoassunti da straordinario bis e GPS sostegno, possibile novità

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, primo round al Ministero dell’Istruzione e del Merito tra i rappresentanti ministeriali e quelli dei sindacati.

Sul tavolo il rinnovo del CCNI relativo agli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26. 

I sindacati hanno chiesto al Ministero di trovare una soluzione in merito a coloro che sono stati assunti da I fascia GPS sostegno e da concorso straordinario bis, un’intesa che possa permettere l’inoltro della domanda di assegnazione provvisoria a chi rientra in questa casistica.  Per quanto riguarda i vincoli, si discuterà successivamente. Riguardo ai tempi, non sono stati forniti dei termini per le assegnazioni provvisorie, ma si è richiesta una risposta entro la prossima settimana o al massimo entro 10 giorni.

Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, Anief, pur avendo fortemente richiesto e caldeggiato la soluzione immediata per i docenti assunti quest’anno da GPS e straordinario bis, non si reputa soddisfatta perché pensa sia necessario rivedere immediatamente il contratto delle assegnazioni provvisorie. Tuttavia, sembra che la decisione sia stata rinviata all’anno successivo: “Al momento aspettiamo di vedere quale soluzione sarà proposta dall’amministrazione”, lascia intendere il sindacato.

Anche la Uil Scuola Rua definisce insoddisfacente l’incontro: “Allo stato attuale non firmiamo, non ci sono i presupposti”.

Quando la domanda di assegnazione provvisoria

La domanda di assegnazione provvisoria si presenta in estate, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità. Presumibilmente, ipotizzando alcune date, entro il mese di giugno.

Da ricordare che, a differenza della domanda di mobilità, la richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

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