Maltempo, scuole chiuse mercoledì 17 maggio: ecco dove. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

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Continua ad imperversare il maltempo in Italia. Particolarmente colpite le regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche. Scuole chiuse in diversi comuni. Ecco il quadro generale aggiornato in tempo reale.

Emilia Romagna

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Bologna, Borgo Tossignano, Brisighella, Budrio, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Cervia, Cesena, Conselice, Cotignola, Dozza, Faenza, Fontanelice, Forlì, Fusignano, Imola, Loiano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Rimini, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.

Marche

Senigallia, Jesi

Basilicata

Maratea,

Notizia in aggiornamento

Scuole aperte, invece, domani, mercoledì 17 maggio a Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Differenza fra sospensione attività didattiche e chiusura degli istituti scolastici

La sospensione delle attività scolastiche può essere causata da eventi straordinari, simile alla sospensione delle attività durante le vacanze di Natale o Pasqua. In questo caso, solo il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli allievi e i docenti non sono obbligati ad esserci. Se i docenti devono svolgere attività previste dal piano annuale, come ad esempio collegi docenti o consigli di classe, possono farlo. In ogni caso, il Dirigente scolastico ha la facoltà di rimandare tali attività e di preavvisare i docenti coinvolti.

Se il personale ATA non può raggiungere la scuola, deve giustificare la propria assenza attraverso i permessi previsti dal contratto, come ferie retribuite.

In caso di chiusura della scuola a causa di eventi gravi, come nevicate o alluvioni, o per interventi di manutenzione straordinaria che impediscono l’accesso ai locali, la comunità scolastica viene interessata. Le assenze in questo caso sono legittimate e non richiedono giustificazioni o decurtazioni economiche.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligatoria e l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che l’obbligazione cessa quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

I giorni di chiusura della scuola a causa di forza maggiore sono considerati servizio effettivamente prestato, poiché il dipendente non è in grado di prestare la propria attività a causa di cause esterne decise dai Sindaci o dai Prefetti. Questi giorni di chiusura sono utili a qualsiasi titolo, come ad esempio i 180 giorni per l’anno di prova o la proroga/conferma di una supplenza.

In generale, i giorni di lezione persi a causa di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico è valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.

Cosa succede, invece, se le attività didattiche non sono sospese, ma si svolgono regolarmente le lezioni? In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal contratto collettivo nazionale: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

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