Scuole chiuse per maltempo ma è polemica. Genitori spaesati e Ata in servizio: “Cornuti e mazziati, ci sentiamo di Serie B”

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Scuole chiuse domani, mercoledì 17 maggio, a Bologna e in altri comuni. Sui social divampa la polemica. Non mancano i commenti con le lamentele delle famiglie che si trovano a dover ideare soluzioni alternative per l’assistenza dei figli più piccoli.

Si assiste alla formazione di reti di genitori, alla mobilitazione dei nonni come rinforzo familiare e alla ricerca, spesso infruttuosa, di babysitter.

Come segnala Il Resto del Carlino, c’è malcontento anche tra i lavoratori, tra cui il personale Ata e di segreteria, che devono recarsi a scuola e si sentono trattati come se fossero di categoria inferiore. Gli educatori delle cooperative, lasciati a casa senza stipendio, si sentono nuovamente svantaggiati.

Questo scenario ha portato bambini, studenti e insegnanti a rimanere a casa, mentre il personale Ata, di segreteria, tecnici e presidi sono costretti a recarsi a scuola.

Maltempo, scuole chiuse mercoledì 17 maggio: ecco dove. L’elenco [IN AGGIORNAMENTO]

Scuole chiuse o sospensione dell’attività didattica?

La sospensione delle attività scolastiche può essere causata da eventi straordinari, simile alla sospensione delle attività durante le vacanze di Natale o Pasqua. In questo caso, solo il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli allievi e i docenti non sono obbligati ad esserci. Se i docenti devono svolgere attività previste dal piano annuale, come ad esempio collegi docenti o consigli di classe, possono farlo. In ogni caso, il Dirigente scolastico ha la facoltà di rimandare tali attività e di preavvisare i docenti coinvolti.

Se il personale ATA non può raggiungere la scuola, deve giustificare la propria assenza attraverso i permessi previsti dal contratto, come ferie retribuite.

In caso di chiusura della scuola a causa di eventi gravi, come nevicate o alluvioni, o per interventi di manutenzione straordinaria che impediscono l’accesso ai locali, la comunità scolastica viene interessata. Le assenze in questo caso sono legittimate e non richiedono giustificazioni o decurtazioni economiche.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligatoria e l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che l’obbligazione cessa quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

I giorni di chiusura della scuola a causa di forza maggiore sono considerati servizio effettivamente prestato, poiché il dipendente non è in grado di prestare la propria attività a causa di cause esterne decise dai Sindaci o dai Prefetti. Questi giorni di chiusura sono utili a qualsiasi titolo, come ad esempio i 180 giorni per l’anno di prova o la proroga/conferma di una supplenza.

In generale, i giorni di lezione persi a causa di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico è valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.

Cosa succede, invece, se le attività didattiche non sono sospese, ma si svolgono regolarmente le lezioni? In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal contratto collettivo nazionale: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

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