Supplenze 2023, siamo al termine dell’anno scolastico: calcoliamo il PUNTEGGIO valido per graduatorie e concorsi

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Supplenze anno scolastico 2022/23: mancano poche settimane alla conclusione dell’anno scolastico. Qual è il punteggio acquisito? Quando le supplenze svolte possono essere considerate “annualità” da poter spendere nei concorsi della fase straordinaria del PNRR? E’ possibile acquisire contemporaneamente punteggio in più classi di concorso? Rispondiamo ai vostri quesiti.

I quesiti

  • Io sono inserita in GPS per le CDC A28 e A50. Quest’anno ho svolto una supplenza su sostegno (docente senza specializzazione) nella secondaria di primo grado. Come viene valutato il punteggio? Posso caricarlo anche su sostegno? Grazie

La docente non lo indica, ma presupponiamo che stiamo parlando delle GPS e non delle GaE.

In questo caso il servizio su posto di sostegno non può essere valutato “anche su sostegno” perchè per essere presenti nella graduatoria di II fascia sostegno il docente deve essere in possesso di tre annualità di servizio specifico. Ci sembra che per la collega non sia così, per cui non ha una graduatoria di sostegno in cui far valutare questo servizio.

Per il resto il servizio svolto, anche senza specializzazione, sarà valutato come specifico per A28 classe di concorso della secondaria di primo grado e aspecifico per A50 classe di concorso della secondaria di II grado. Se la collega ha avuto in incarico annuale, saranno rispettivamente 12 e 6 punti, altrimenti in proporzione.

La valutazione del servizio svolto su posto di sostegno trova conferma nella nota del 12 luglio 2020

  • Sono Laureata in educatore per i servizi dell’infanzia, quest’anno è stato il mio primo anno consecutivo in una scuola materna statale tramite domanda MAD come sostegno. Pertanto le chiedevo, si può entrare in una graduatoria anche facendo un paio di anni nelle MAD, cioè si ottiene un punteggio tale per poter accedere a qualche graduatoria? O gli anni svolti nelle MAD sono “anni persi”?

Non è il servizio che determina l’ingresso in graduatoria, bensì il titolo di studio. La collega non ha un titolo idoneo all’insegnamento, trattandosi di una laurea triennale. Se conseguisse la laurea in Scienze della formazione primaria, a posteriori potrebbe inserire il servizio che oggi svolge senza titolo. In assenza, avrà beneficiato dell’aspetto economico e contributivo.

  • sono laureata in lettere e inserita nelle graduatorie di seconda fascia per le supplenze. Mi chiedevo, ma è possibile che nel caso di insegnamento nella scuola primaria, io debba conseguire ex novo una laurea in scienze dell’educazione primaria quinquennale, senza potermi avvalere di una già conseguita laurea in lettere? 

La risposta è sì: non solo è possibile ma è anche necessario. Senza entrare nello specifico della situazione, vi è l’errata convinzione che per insegnare nella scuola primaria non sia necessario un titolo di studio specifico, che addirittura un percorso che non abbia nessuna attinenza con quanto richiesto per l’insegnamento alla primaria possa essere valido.

Il Ministero lo ha ribadito nella FAQ pubblicata in occasione dell’ultimo aggiornamento delle GPS

“La nota DPIT n. 1290 del 22/07/2020 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2022/2024 (vedasi FAQ n. 45).”

Quindi sì, può capitare di insegnare senza un titolo valido ma per considerare quell’esperienza utile per le graduatorie, bisogna considerare il rispettivo titolo.

Il calcolo del punteggio

A tal fine sono utili le tabelle di valutazione allegate all’OM n. 112/2022, che disciplina le supplenze da GaE, GPS e GI 2022/24.

Per il servizio specifico (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno,  per cui si procede alla valutazione) sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.

Evidenziamo che non si computano le singole frazioni di 16 giorni, ma tutti i giorni di servizio considerando 30 giorni per ciascun mese; se resta una frazione di giorni inferiore a 16 giorni, per la stessa non viene attribuito alcun punteggio, viceversa (ossia in caso di frazione almeno pari a 16 giorni), vengono attribuiti ulteriori 2 punti.

Questo il calcolo rapido

  • da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Precisiamo che:

  • il servizio suddetto non deve essere prestato in maniera continuativa;
  • i 12 punti spettano anche nel caso in cui si tratti di servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino alle operazioni di scrutinio ovvero al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in tal caso soltanto il servizio deve essere stato prestato in maniera continuativa).

In caso di servizio non specifico, ossia prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione, i punteggi suddetti sono dimezzati.

N.B. il servizio svolto senza titolo ha una valutazione differente.

Quando il servizio del 2022/23 è annualità utile per i concorsi straordinari

Il concorso straordinario recentemente annunciato dal Ministro Valditara prevede come requisiti “36 mesi di servizio o 24 crediti formativi universitari”.

Per “36 mesi di servizio” si intendono tre annualità

Se siano da intendersi come tre annualità svolte esclusivamente nella scuola statale non è stato ancora specificato, in ogni caso vediamo cosa si intende per annualità di servizio.

La maturazione dell’anno di servizio è regolata dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Ricordiamo che il citato articolo 489 del D.lgs. 297/94 (come “interpretato” dalla legge 124/99) detta disposizioni sul riconoscimento del servizio (l’annualità) ai fini della carriera. Conseguentemente, il servizio può essere riconosciuto ai fini della carriera, solo se corrisponde ad un’annualità (secondo il calcolo sopra riportato).

N.B. Premettiamo che il calcolo dei giorni è diverso per il raggiungimento dei 12 punti e per la maturazione dell’annualità di servizio (anche se può coincidere). Infatti, se svolgendo 166 giorni di servizio si cumulano 12 punti, lo stesso non si può dire per la maturazione dell’annualità di servizio.

Particolare attenzione deve essere prestata nelle prossime settimane, in occasione degli scrutini. Se il docente non ha raggiunto non ha raggiunto i 180 giorni di servizio e deve far leva sul  servizio dal 1° febbraio questo deve essere ininterrotto fino al compimento degli scrutini. Se nel contratto c’è stacco tra l’ultimo giorno di lezione e lo scrutinio, purtroppo viene meno la previsione normativa.

La consulenza

Per consulenze è possibile scrivere a [email protected]
Non è assicurata risposta individuale, ma la presa in carico di tematiche comuni che è possibile seguire attraverso i tag SUPPLENZE, IMMISSIONI IN RUOLO

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