Assegnazioni provvisorie, riunione al Ministero. I requisiti e i vincoli. Breve scheda

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La trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero per il rinnovo del Contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per gli a.s. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 è iniziata. È importante notare che con l’Intesa del 16 giugno 2022, le disposizioni del CCNI relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono state prorogate solo per l’a.s. 2022/23.

Nell’incontro iniziale, il Ministero, rappresentato dal Dott. Serra e dalla dott.ssa Palumbo, Capo Dipartimento, ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza del CCNI per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26.

Per quanto riguarda i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, il contratto non si discosta da quello del triennio precedente. Tuttavia, presenta alcune differenze a causa di diverse disposizioni legislative (decreto-legge n. 36/2022 e decreto-legge n. 44/2023 in corso di conversione), che riguardano il personale docente, inclusi i docenti a tempo determinato di GPS I fascia e coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis. Secondo la bozza del contratto, a questo personale non è consentito presentare domanda per l’a.s. 2023/24.

Requisiti e modalità per le assegnazioni provvisorie

Per quanto riguarda i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, il contratto non differisce dal precedente triennio. Tuttavia, si distingue per l’inclusione di vari blocchi introdotti per legge (decreto-legge n. 36/2022 e decreto-legge n. 44/2023 in corso di conversione) che riguardano il personale docente, incluso il personale a tempo determinato di GPS I fascia e i partecipanti al concorso straordinario bis. Secondo la bozza del contratto, a tale personale non è consentito presentare domanda per l’a.s. 2023/24.

Motivi di richiesta per l’assegnazione provvisoria dei docenti

È importante notare che nel CCNI mobilità annuale 2023-2026 verrà riproposto l’art.7, comma 1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, che sarà completamente confermato. Tale norma specifica i motivi di richiesta per l’assegnazione temporanea dei docenti di ogni ordine e grado. I motivi sono i seguenti:

  1. Riunione con i figli o gli affidati minori con provvedimento giudiziario.
  2. Riunione con il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente, inclusi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da una certificazione anagrafica.
  3. Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da un’idonea certificazione medica.
  4. Riunione con il genitore.

 Assegnazione provvisoria per docenti a tempo parziale

I docenti a tempo parziale possono presentare una domanda di assegnazione temporanea per un numero ridotto di ore rispetto a una cattedra completa. È importante specificare esplicitamente le situazioni di part-time indicando il numero esatto di ore di insegnamento. Il docente ha il diritto, riguardo alle preferenze espresse, di ottenere anche cattedre intere suddivise nel numero di ore di part-time.

Requisiti per le utilizzazioni dei docenti

Anche i requisiti per le utilizzazioni dei docenti sono confermati:

a) Docenti in eccesso nella provincia. b) Docenti trasferiti come soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima scelta nella scuola di precedente titolarità. c) Docenti

reintegrati ai ruoli secondo l’art. 7 del CCN.I. 06.03.2019, con sede di titolarità diversa da quelle indicate nella domanda, o docenti reintegrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. d) Docenti che, secondo il D.I. n. 331 del 29/7/1997, hanno chiesto e ottenuto di rimanere in servizio a tempo parziale senza trovare disponibile la posizione di precedente titolarità. e) Docenti in esubero che richiedono l’utilizzazione in altre posizioni per le quali sono qualificati, o su posizioni di supporto, all’interno della stessa qualifica, anche se non in possesso del titolo di specializzazione. f) Docenti titolari di un insegnamento curriculare con specializzazione che desiderano essere utilizzati solo come supporto, nello stesso ordine di istruzione. g) Docenti che hanno superato corsi di conversione professionale o corsi intensivi per ottenere il titolo di specializzazione per l’insegnamento di supporto. h) Docenti delle scuole secondarie di primo grado ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82. i) Insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra trasferiti dagli enti locali allo Stato, secondo l’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso indicate nella tabella B del D.P.R. 19/16 e successive modifiche. l) Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo secondo la legge 18 luglio 2003, n. 186. m) Docenti, anche non in esubero, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, e che desiderano essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria, per promuovere la cultura e la pratica musicale. n) Utilizzazioni nei licei musicali per docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56.

Utilizzazioni dei docenti nei licei musicali

Per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali per gli insegnanti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, verranno applicate le normali regole delle utilizzazioni senza diritto di conferma.

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