Docenti supplenti: proroga o conferma per scrutini ed esami

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Anno scolastico 2022/23: tempo di scrutini ed esami. I docenti supplenti sono presenti anche a questo adempimento, ma il contratto nazionale regola in maniera specifica la loro partecipazione.

Art. 37 e mantenimento in servizio

L’art 37 del CCNL scuola prevede che i docenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni abbiano diritto al mantenimento in servizio per tutto il periodo finale dell’anno scolastico, comprese le operazioni di scrutinio e di esame, con un contratto di proroga, senza nessuna interruzione, se il titolare è assente da almeno 150 giorni, ridotti a 90 se trattasi di classe terminale, e rientri a disposizione dopo il 30 aprile (inteso come rientro effettivo ma anche ovviamente come non rientro con prosecuzione dell’assenza).

Circolari ministeriali e proroghe per scrutini ed esami

La C.M. n. 9038\2009 che è stata riproposta anche per gli anni successivi e che è tuttora da prendere in considerazione, ha chiarito che “le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. 

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale“.

Quando l’anno scolastico si può considerare annualità per la ricostruzione carriera e concorsi straordinari

Per la maturazione dell’anno di servizio il riferimento è l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

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