In caso di stabilizzazione sia i docenti che gli ATA hanno diritto al ricalcolo dell’anzianità di servizio e spettano le differenze retributive. Sentenza Corte Cassazione

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Dei ricorrenti agivano in Cassazione proponendo diversi motivi di ricorso tra cui quello con il quale si denunciava la violazione dell’Accordo Quadro, di cui alla direttiva 1999/70/CE (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), sostenendosi che la Corte territoriale nel grado precedente di giudizio avrebbe erroneamente ritenuto che, in esito alla stabilizzazione, non fossero dovute le differenze retributive riconnesse alle anzianità di servizio maturate durante i rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo motivo viene accolto dalla Cassazione Civile con Ord. Num. 5914/ 2023, con la quale si riassume, tanto per i docenti, quanto per gli ATA, la questione della differenza tra stabilizzazione e differenza retributive dovute nel caso di abuso di contratti a termine.

In caso di stabilizzazione è dovuta la differenza retributiva per abuso dei contratti a termine?

Rileva la Corte, richiamandosi ad un suo precedente affermando che la sopravvenuta stabilizzazione, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo. Pertanto, rilevano i giudici che rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).

Con la stabilizzazione va ricalcolata l’anzianità di servizio  per il personale docente

Per la giurisprudenza la stabilizzazione ha l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui «in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato.

Come deve procedere il giudice per accertare le spettanze a favore del personale docente?

Il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato…

E per il personale ATA…

.. e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. 

Come deve procedere il giudice?  Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato»), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa.

Dunque in caso di stabilizzazione ai docenti e agli ATA vanno riconosciute le differenze retributive, la sola stabilizzazione non può essere idonea a sanare il mancato percepito retributivo per il personale scolastico.

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