PEI, ore di sostegno: niente tabelle C1 e C2. Ok alla diagnosi Funzionale e il profilo Dinamico Funzionale. Le indicazioni del Ministero [NOTA]

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Come anticipato pochi giorni fa arrivano le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la quantificazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità e la compilazione del PEI

Ai sensi dell’art. art. 7, comma 2 lettera g) del d.lgs n. 66/17, entro il 30 giugno di ciascun anno, le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, in via provvisoria i PEI, tant’è che l’art. 16, comma 1 del decreto interministeriale n. 182/2020 statuisce “Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo”.

Quindi, spiega la nota, è in tale fase dell’anno scolastico, che i GLO sono impegnati a redigere sia le sezioni conclusive dei PEI che la eventuale sezione 12 del modello, relativa al PEI provvisorio (per maggiori specifiche si rinvia al testo del summenzionato art.16 DI 182/2020 rubricato “PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo”).

Conseguentemente, le istituzioni scolastiche provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo.

Poiché ad oggi non sono state ancora pienamente adottate le nuove modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento su tutto il territorio nazionale, possono continuare ad utilizzarsi la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Infatti, l’art. 5, comma 3 del Decreto Interministeriale 182 del 29-12-2020, prevede che: “Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del Pei sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale”.

Inoltre, il Ministero ricorda che sta per essere definito il decreto interministeriale, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182, allo stato sono in corso interlocuzioni con il MEF.
E pertanto, il MIM evidenzia che si rende necessario sensibilizzare le istituzioni scolastiche alla compilazione dei modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020)
e a fornire alle stesse indicazioni relativamente ai raccordi tra la documentazione clinica di cui dispongono e le modalità di redazione dei PEI secondo la prospettiva bio -psico sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Come anticipato dalla sottosegretaria Frassinetti, dunque, le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.

NOTA

È stata predisposta, a tal proposito, una piattaforma informatica per la compilazione dei modelli nazionali PEI, utilizzabile inizialmente solo dalle istituzioni scolastiche statali. Questa piattaforma sarà operativa a partire dal 12 giugno, con l’obiettivo di familiarizzare le istituzioni scolastiche con il suo utilizzo.

Un webinar sarà organizzato per fornire indicazioni operative sull’utilizzo della piattaforma SIDI per la redazione online dei nuovi modelli di PEI. Le osservazioni raccolte durante la compilazione dei modelli informatizzati saranno oggetto di monitoraggio successivo.

Le istituzioni scolastiche sono invitate a utilizzare i modelli PEI vigenti in forma cartacea e a compilare i modelli tramite la piattaforma informatica. Le scuole statali e paritarie del territorio sono invitate a utilizzare i modelli PEI vigenti.

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