La procedura per la denuncia degli infortuni: in allegato un modello di regolamento aggiornato alla Legge 85/2023

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L’art. 18 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023, ha ulteriormente esteso, unicamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.  

Sono, pertanto, compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’art. 4, co. 1, n. 5, del d.p.r. 1124/1965, gli appartenenti alle categorie espressamente indicate dall’art. 18, co. 2, lett.  a), b), c), d), e), f) e g). L’estensione della tutela, pertanto, opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Gli assicurati INAL e le relative coperture

Sono assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca – art. 18, co. 2, lett. a), b), c), d) e e). La tutela del personale ha efficacia per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. La copertura assicurativa riguarda anche alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono, pertanto, assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia.

Gli eventi lesivi

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, ed altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.) e ricomprende tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi (ad esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive), i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi. Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

Adempimenti degli insegnanti e del personale scolastico tutto

In caso di improvviso malore o di infortunio anche lievi, il docente è tenuto ad avvisare comunque i genitori dell’accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive. Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso, l’insegnante deve procedere come segue:

  • chiamare la famiglia dell’alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, perché uno dei genitori provveda personalmente al ricovero e per avvisarli che si sta per chiamare o si è già fatto il 112;
  • chiamare il 112.

L’infortunio gravissimo

Se l’infortunio è gravissimo, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, è necessario telefonare al numero telefonico 112, immediatamente e ancor prima di aver avvisato i genitori, per richiedere l’invio di un’autoambulanza; del fatto vanno naturalmente avvisati tempestivamente i genitori.

Avvisare il Dirigente scolastico

Il docente e/o il personale ATA che ha assistito o era presenta all’accadimento, in caso di infortunio a un alunno, è tenuto a informare con immediatezza e tempestività il Dirigente scolastico (o in sua assenza i collaboratori del DS o i responsabili/fiduciari di plesso) e a presentare, per le vie formali, una circostanziata relazione sull’accaduto, nella quale siano riscontrabili i seguenti elementi:

  • i soggetti coinvolti
  • il luogo preciso
  • il giorno, l’ora
  • le cause e le dinamiche con attenzione ad evitare indicazioni, involontarie e silo narrative, di eventuali omissioni di vigilanza determinatesi
  • i nominativi degli eventuali testimoni (alunni, personale ATA e docenti)
  • la propria collocazione in aula, nel corridoio o in altro spazio di pertinenza e il proprio comportamento come responsabile della vigilanza degli alunni.

Le informazioni ai genitori

Analogamente, deve avvisare i genitori dell’alunno infortunato circa la necessità di consegnare (il più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall’accaduto) la documentazione medico ospedaliera relativa all’infortunio. La normativa vigente (art. 54 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965) in materia di infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche, qualora la prognosi medica superi i 3 giorni prevede l’obbligo da parte della scuola di denuncia dell’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza

Cosa è necessario fare con riferimento all’INAIL?

In caso di infortuni all’interno dell’edificio scolastico e/o all’interno delle sue aree pertinenziali, cosa è necessario fare e chi deve farlo? A queste domande e alle numerose altre che si pongono, talvolta, docenti e personale ATA, oltre che genitori e alunni, tenteremo di rispondere. Cercando di soffermarci sui seguenti obblighi:

  • Obblighi da parte dell’infortunato e/o dei genitori;
  • Obblighi da parte del docente;
  • Obblighi da parte dell’Ufficio di segreteria;
  • obblighi da parte dell’infortunato e/o dei genitori

In caso di incidente scolastico l’infortunato o per esso i genitori devono darne notizia al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio.

Obblighi da parte del docente

Tra gli obblighi del docente, come detto, rientra quello di prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; accertare la dinamica dell’incidente; stilare urgentemente una relazione dettagliata sull’accaduto (entro le 24 ore successive) e avere cura di consegnarla al Dirigente Scolastico.

Obblighi da parte dell’Ufficio di segreteria

L’Ufficio di segreteria, invece, deve attenersi  alle  nuove  istruzioni  del  Testo  Unico  per  la  sicurezza  D.  Lgs.  81/08,  effettuando  la comunicazione telematica statistica all’INAIL. Deve, inoltre, assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito all’infortunio e inviarlo in allegato a INAIL ad autorità di P.S. ed all’assicurazione e, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l’orario di consegna, la documentazione medica prodotta (nel dettaglio desumibile dall’esempio di regolamento scolastico brillantemente elaborato dall’Istituto  Comprensivo “M. Squillace” di Montepaone (CZ) diretto magistralmente dal dirigente scolastico dott.ssa Anna Alfeo). In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l’apposita modulistica per la denuncia d’infortunio. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all’INAIL da comunicazione telegrafica entro le ventiquattro ore dall’evento. Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti. Compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro tre giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile. Infine, è necessario informare l’infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.

REGOLAMENTO-DI-PROCEDURA-PER-LA-DENUNCIA-DEGLI-INFORTUNI

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