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La diffamazione nel contesto scolastico: il punto per Docenti, ATA e genitori

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Nell’affrontare il delicato equilibrio tra il reato di diffamazione e il sacrosanto diritto di critica, ci troviamo di fronte a un intricato intreccio di leggi e principi che delineano i confini sfumati tra la libertà di espressione e la tutela della reputazione individuale. Il diritto di critica, fondamentale pilastro di una società democratica, rappresenta il veicolo attraverso il quale le idee vengono confrontate, analizzate e discusse per promuovere la crescita culturale e sociale. Tuttavia, la sfida emersa da questo contesto giuridico consiste nel bilanciare il dovere di esprimere opinioni critiche con la responsabilità di evitare danni ingiustificati alla reputazione altrui.

La diffamazione, come reato, si insinua in questo panorama come una minaccia alla reputazione di un individuo, mettendo in discussione l’equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di proteggere la dignità e l’onore di ciascun cittadino. Nella ricerca di una giustizia ponderata, è cruciale comprendere come la legge debba affrontare la sfida di distinguere tra la critica lecita e la diffamazione dannosa, valutando il contesto, l’intento e l’impatto delle parole pronunciate o scritte.

Vediamo come si configura e quando c’è il rischio di andare incontro a sanzioni nell’esercizio del legittimo diritto di critica verso colleghi, superiori o terzi.

Il diritto di critica.

Il diritto di critica, garantito dall’art. 21 Cost. che prevede il diritto di manifestare il proprio pensiero, si concretizza nell’espressione di un giudizio che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo, posto che la critica non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati tali limiti ove l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato (v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004, n.2247, in C.E.D. Cass., n.231269).

Il reato di diffamazione.

Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 del codice penale e rientra nella categoria dei delitti contro l’onore.

Ai sensi della norma, Chiunque, fuori dei casi rientranti nel reato di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

In sintesi, si configura quando chiunque, comuni­cando con più persone, offende la reputazione di persone non presenti o comunque non in grado di percepire l’offesa. Il requisito della comunicazione tra più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi (come nel cd. passaparola).

Requisiti del reato.

I requisiti per configurare il reato sono i seguenti:

  •  l’assenza dell’offeso, consistente nell’impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l’addebito diffamatorio. L’impossibilità di difendersi determina infatti una maggiore potenzialità offensiva rispetto al reato di ingiuria.
  •  L’offesa alla reputazione, cioè l’uso di parole diffamatorie che possano ledere la reputazione dell’offeso.
  •  La presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). 

Cosa deve fare la persona offesa.

La diffamazione è un reato perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere sporta entro il termine perentorio di 3 mesi dal momento della venuta a conoscenza del fatto.

Precisazione utile: la persona diffamata potrebbe anche decidere di non presen­tare querela ai fini penali, riservandosi però di agire in via civile per il risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, Cass. n. 20609 del 20.10.2011 ha affermato che “l’art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.

L’ultima pronuncia della Cassazione.

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 18056 del 2/05/2023, per un caso che vedeva due genitori condannati perché avevano inviato una mail al Dirigente scolastico nella quale si affermava che una docente del pro­prio figlio aveva compiuto errori educativi sulla base di una volontà manifesta a danneggiare il ragazzo, dunque con atteggiamento doloso, in violazione delle norme previste per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.

I due genitori erano stati condannati per diffamazione dell’onorabilità del docente, anche se reclamavano di aver esercitato il diritto di critica, dunque si sono rivolti alla Cassazione.

La Corte di Cassazione, nella sua decisione assolve i genitori e precisa che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova i limiti nell’esistenza di un “suf­ficiente riscontro fattuale” e nell’assenza di offensività gratuite.

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