ATA di ruolo può accettare supplenze al 30 giugno o 31 agosto su posto intero della stessa Area o superiore: abrogato l’art. 59

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Altra novità per il personale ATA dal nuovo CCNL 2019-21: l’art. 70, che abroga l’art. 59, prevede che il personale di ruolo possa accettare supplenze su posto intero al 30 giugno o 31 agosto per area superiore o anche stessa area per diverso profilo professionale o come docente.

L’art. 70 del CCNL 2019-21 dispone:

1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.

3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.

4. Il presente articolo abroga l’art. 59 del CCNL 29/11/2007.

Nella dichiarazione congiunta n. 6 viene specificato che “il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità“.

Relativamente alle categorie professionali citate, ci si riferisce a:

a) i docenti della scuola dell’infanzia;
b) i docenti della scuola primaria;
c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e) il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

Il vecchio articolo 59 CCNL 2007 prevedeva invece:

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Non era previsto quindi il posto intero né vi era il riferimento all’area superiore o pari, specifica contenuta nel nuovo CCNL.

Aree ATA

Le aree ATA in base al nuovo sistema di classificazione ATA che entra in vigore il 1° maggio 2024:

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Pubblicato in ATA

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