Studenti esclusi da una scuola perché percorso autobus del Comune non la include: è un motivo valido? Genitori ricorrono. Ecco cosa hanno detto i giudici

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Suddividere il territorio del Comune in due zone tenendo conto della divisione causata dalla presenza del tratto autostradale, costituisce uno dei possibili criteri per organizzare il trasporto degli studenti, configurando un servizio capillare e facilmente gestibile dalla ditta appaltatrice. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sezione III, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 1595) riformando la sentenza del Tar che, in prima battuta, aveva dato ragione ai genitori di uno studente.

L’organizzazione del trasporto scolastico comunale

Un Comune ha impugnato la sentenza con cui il Tar aveva accolto il ricorso presentato da due genitori, con la quale era stata annullata la nota con cui il Comune aveva comunicato l’esclusione della domanda di iscrizione del figlio minore dei ricorrenti al servizio di trasporto scolastico, nonché della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. Il Comune aveva infatti approvato il regolamento con divisione del Comune in due zone per condurre i minori in uno dei plessi scolastici in base alla zona di residenza. La domanda del servizio per il minore era stata respinta per mancanza di continuità scolastica. Il Tar aveva accolto il ricorso poiché ha ritenuto le scelte organizzative del Comune nello stabilire i due percorsi non fossero razionali in quanto la suddivisione era stata compiuta prendendo come discrimine il tracciato autostradale che divide il comune costringendo coloro che si trovavano ad ovest dell’autostrada ad iscriversi a una scuola per poter usufruire del servizio di trasporto nonostante un’altra scuola fosse molto più vicina.

La distanza tra le scuole

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, ritenendo fondata la censura proposta dall’ente circa il difetto di istruttoria da parte del T.a.r. che ha condotto ad accogliere il ricorso sulla scorta di una illogica ripartizione degli alunni risetto ai plessi scolastici. Dai dati forniti dal Comune, la distanza di una delle due scuole, dove secondo il ricorso introduttivo sarebbe stato più logico assegnare il figlio degli appellati, è maggiore di quella assegnata.

La distinzione delle zone in base alla presenza del tratto autostradale

In realtà, per il Consiglio di Stato, aver diviso il Comune sostanzialmente in due zone tenendo conto della divisione causata dalla presenza del tratto autostradale, costituisce uno dei possibili criteri per organizzare il trasporto degli studenti configurando un servizio capillare e facilmente gestibile dalla ditta appaltatrice. Il Consiglio di Stato, quindi, riformando la sentenza del Tar, ha rigettato il ricorso dei genitori.

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