Bonus mamme, spetta anche a docenti e ATA. NoiPA: in corso attività di adeguamento al sistema

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Novità dalla legge di bilancio 2024 è il cosiddetto bonus mamme, che spetta alle lavoratrici del settore pubblico e privato, comprese docenti e ATA. Si tratta di un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Da NoiPA la conferma che il bonus spetta anche al personale scolastico. Alla domanda posta da una docente NoiPA sul canale social informa che “sono in corso le attività per l’adeguamento del sistema alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2024. Sarà nostra cura informare le Amministrazioni circa gli adempimenti da assolvere per il corretto riconoscimento del beneficio”.

A breve pertanto dovrebbero arrivare notizie in merito.

Nei giorni scorsi l’Inps ha aggiornato le FAQ sul bonus FAQ_aggiornate a marzo

Ne riportiamo alcune:

1) Cos’è?
La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, ai sensi del comma 181, l’esonero è esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

2) A chi spetta?
Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato – anche part-time o con contratto di somministrazione – del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.
Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.
Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (ex d.lgs n. 151/2001, cd Testo unico della maternità e paternità).
In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.

3) Quanto spetta?
L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

4) Fino a quando spetta?
Il beneficio spetta:
– fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

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