Master e corsi post lauream per accedere alla classe di concorso: il chiarimento del Ministero

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Accesso alle classi di concorso: tanti docenti sono in possesso di una laurea “non completa”, nel senso che non dà accesso alla classe di concorso desiderata se non completa dei CFU richiesti dal Ministero con i vari decreti emanati nel corso degli anni.

Il più recente è il dm n. 255/2023, con il quale è stato stabilito l’accorpamento di alcune classi di concorso.

Ma in esso, all’art. 3 Requisiti di accesso è scritrto

“1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.”

I nostri lettori hanno subito notato la scomparsa, nella dicitura di “master e corsi di specializzazione” finora valida e inserita dal Ministero all’indomani della pubblicazione del DPR 19/2016

“2. gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari. ” Questa la dicitura totale, presente nella pagina del Ministero, dal 2016

Inoltre nel 2021 il Ministero aveva pubblicato un chiarimento sulla valutabilità del master come titolo nelle GPS qualora lo stesso fosse stato utilizzato per il recupero dei CFU mancanti per l’accesso alla classe di concorso “I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione”

A ben guardare, la nuova pagina del Ministero, già da qualche settimana non riportava più quella dicitura.-

A  questo punto gli aspiranti docenti  e i sindacati hanno

  • da quale data deve essere considerato valido l’aggiornamento della pagina del Ministero (nella pagina non è presente una data)
  • qual è la nuova normativa per classi di concorso che non fanno parte del Decreto 22 dicembre 2023

Nella pagina del Ministero, dopo varie sollecitazioni, è stata inserita la dicitura

“Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.”

Per corsi post lauream si intendono anche i master, la cui validità viene inserita in seguito all’interpretazione del Ministero.

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