Supplenza, giorni di ferie non goduti non devono essere assegnati d’ufficio. Giudice risarcisce una docente con 2.000 euro, ecco perché

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Il precario della scuola che termina la supplenza deve vedersi pagati, a parte, i giorni di ferie non goduti: fa male l’amministrazione a considerarle assegnate “d’ufficio”.

A ricordarlo, con tanto di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato il giudice del lavoro di Trapani, nel risarcire una docente non di ruolo con quasi oltre 2.100 euro per decine di “giorni di ferie non fruiti al momento della cessazione del rapporto”.

Nella sentenza, il tribunale ha ricordato che “con la sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte” di Cassazione “ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

Il giudice di Trapani, inoltre, scrive nella sentenza che “la corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Pertanto, “in ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti”. In conclusione, il tribunale del lavoro “condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente di € 2.122,76 oltre accessori”.

Il sindacato Anief ricorda di avere rilanciato in questi giorni la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, auspica che le Ragionerie territoriali del ministero dell’Istruzione e del Merito, ma anche le stesse scuole, rendessero attivo il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia Ue, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Ciò significa che chiunque negli ultimi 10 anni ha sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno senza avere ricevuto a fine supplenze i soldi delle ferie non godute, può presentare ricorso con Anief per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie mai espressamente richieste e fruite”.

Il sindacato Anief è l’unico a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato in automatico dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari: a questo proposito, ha aderito recentemente anche la Corte d’Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali Anief Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto all’indennità sostituiva per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all’indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come a Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente, e a Parma (che ha risarcito il ricorrente con quasi 4 mila euro), stanno oramai sempre più di frequente seguendo questo orientamento dinanzi ai ricorsi presentati da Anief.

ALTRE SENTENZE RECENTI

Il sindacato Anief rimane l’unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari – ha aderito recentemente anche la Corte d’Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all’indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come quello di Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente che ha presentato ricorso con i legali Anief, ma anche di Parma (che ha risarcito il ricorrente con quasi 4 mila euro) e di Trapani (dove il giudice ha condannato il Ministero a risarcire una precaria con 2.400 euro di risarcimento più interessi) stanno oramai sempre più di frequente seguendo questa visione.

I RICORSI PER RECUPERARE LE FERIE NON FRUITE

Anief, pertanto, consiglia i lavoratori della scuola, docenti e Ata, che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. È possibile anche da qui chiedere di aderire al ricorso gratuito promosso dal giovane sindacato rappresentativo.

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