Graduatoria interna di istituto 2024, non vanno inseriti docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis ancora con contratto a tempo determinato

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I docenti assunti da GPS prima fascia sostegno o elenco aggiuntivo oppure da concorso straordinario bis 2023/24, non vanno inseriti nella graduatoria interna di istituto che le scuole stanno predisponendo in queste settimane per individuare l’eventuale sovrannumerario in caso di contrazione organico. Ecco perché.

Assunti GPS e concorso straordinario bis

Ricordiamo che i docenti, partecipanti alle procedure di assunzione da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis 2023/24, sono assunti dapprima a tempo determinato e poi, l’anno successivo, a tempo indeterminato, previo superamento del periodo di prova e della prova:

  • disciplinare (assunti da GPS)
  • conclusiva del previsto percorso universitario (assunti da concorso straordinario bis).

Nello specifico, i docenti assunti:

  1. nel 2023/24 da GPS prima fascia sostegno, saranno immessi in ruolo nel 2024/25 (con decorrenza giuridica 1° settembre 2023 ovvero dalla data di inizio del servizio);
  2. nel 2023/24 da concorso straordinario bis, saranno immessi in ruolo nel 2024/25 (con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2024 ovvero dalla data di inizio del servizio). Lo stesso dicasi per coloro i quali lo scorso anno scolastico hanno differito il periodo di prova e lo stanno svolgendo adesso (e quindi sono ancora a tempo determinato).

Graduatoria interna di istituto

La graduatoria interna di istituto è predisposta dal dirigente scolastico dell’istituto interessato, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi i docenti in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

La graduatoria, redatta ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, è predisposta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi la data ultima di presentazione delle domande di mobilità, ossia entro il 31 marzo 2024. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il 16 marzo 2024.

Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze, vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, per cui sono inseriti:

  1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2022 e precedenti oppure dal 01/09/2023 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2023 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2023 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
  2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2023 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2022 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2023, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2023/24 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

i docenti assunti nel 2023/24 da GPS prima fascia sostegno (come quelli assunti da concorso straordinario bis) NON vanno inseriti nella graduatoria interna di istituto in quanto, essendo assunti a tempo determinato, non sono ancora titolari e non sono ancora entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola in cui stanno svolgendo il servizio e l’anno di prova. Infatti, nella graduatoria interna, come detto sopra e come leggiamo nel CCNI 2022/25, vanno graduati i docenti a tempo indeterminato, titolari ed entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola in questione:

art. 19/4 CCNI : Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo
dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola … 

art. 19/7 CCNI: Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo 

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia

art. 21/11 CCNI: Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia …   
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia …   

Per completezza di informazione, ricordiamo che per i suddetti docenti, assunti nel 2023/24 da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, è previsto l’accontamento dei posti sui quali stanno svolgendo servizio e, qualora vi fosse una contrazione di organico, gli stessi (docenti) saranno assunti nel 2023/24 su una delle disponibilità accantonate in provincia. Così leggiamo

Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità 2023/24:

a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell’a.s. 2023/24 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021;

a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;

Graduatoria interna di istituto: titoli entro il 16 marzo, esclusione, neoassunti, anno prova straordinario bis, assegnazione COE

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