Mobilità ATA, domande dall’8 marzo. Possibile richiedere passaggio ad altro profilo, ma non si tratta della mobilità verticale

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Dall’8 marzo il personale ATA potrà presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2024-25. La novità della mobilità verticale introdotta dal nuovo CCNL 2019-21 non è compresa, ovvero le procedure non sono partite. A spiegarlo è stata Anna Maria Santoro della Flc Cgil durante una diretta di Orizzonte Scuola il 19 febbraio.

I nuovi profili – per i quali è stato fatto solo un aggiornamento lessicale – vanno in vigore dal 1° maggio. Per la mobilità verticale il Ministero deve mettere in campo le procedure entro il 1° maggio e andranno in vigore dal 1° settembre” ha precisato Santoro. Quindi la mobilità verticale non è inclusa nelle operazioni di mobilità ordinaria.

Santoro ricorda che il passaggio ad altro profilo è comunque già previsto, anche se non per profilo superiore, o meglio all’area immediatamente successiva come nel caso della mobilità verticale (da area collaboratori ad area operatori e così via).

Mobilità verticale ATA: dopo oltre 10 anni si può passare da un’area a quella immediatamente superiore. Requisiti

Passaggio ad altro profilo

Le disposizioni sulle domande di mobilità sono contenute nell’ordinanza n. 30 del 23 febbraio 2024, che appunto disciplina anche il passaggio ad altro profilo. Diversamente dalla mobilità verticale in questo caso s’intende il passaggio ad altro profilo della stessa area, laddove per area s’intende in base all’attuale ordinamento professionale ATA, non quello previsto dal nuovo CCNL che entra in vigore il 1° maggio.

In altre parole, la mobilità ATA 2024-25 segue anche quest’anno le regole “vecchie”.

Per produrre domanda di passaggio ad altro profilo bisogna utilizzare il modello di domanda disponibile sul sito del ministero alla sezione modulistica.

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità deve essere riferita alla medesima provincia eventualmente richiesta con la domanda di trasferimento interprovinciale.

Non si tiene conto della domanda di trasferimento per la provincia ove ha sede l’istituzione scolastica di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero in caso di accoglimento della domanda di trasferimento ad altra provincia.

Non si tiene conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. L’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione della domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Date mobilità ATA

  • 8 – 25 marzo 2024: presentazione domanda
  • 6 maggio 2024: chiusura adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero
  • 27 maggio 2024: pubblicazione esiti

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Rivedi la diretta del 19 febbraio con Santoro (Flc Cgil)

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