Maturità 2024, requisiti di ammissione: svolgimento prove Invalsi. PCTO sarà solo durante il colloquio

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L’ordinanza ministeriale in merito agli esami di stato per la scuola secondaria di secondo grado 2024 è stata pubblicata. Nei requisiti di ammissione abbiamo lo svolgimento delle prove Invalsi. I PCTO non saranno requisito ma faranno parte della prova orale.

Le prove inizieranno il giorno 19 giugno 2024 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

Requisiti ammissione maturità 2024

Candidati interni

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:

i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20, comma 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 61/2017, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.

Candidati esterni

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2024

Prove Invalsi requisito di ammissione maturità 2024

In base alla normativa attualmente vigente, lo svolgimento delle prove Invalsi 2024 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017): “partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19“.

Ricordiamo che le discipline oggetto di rilevazione delle prove Invalsi sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).

PCTO non sono requisito di ammissione ma saranno presenti alla prova orale della maturità 2024

Al contrario, i PCTO non sono considerati fra i requisiti di ammissione.

Le esperienze PCTO saranno comunque presenti nel colloquio. Punto evidenziato anche dal decreto n. 10 del 26 gennaio sulle materie della seconda prova e ripreso dall’ordinanza ministeriale.

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
c. di aver maturato le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe

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ORDINANZA

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Maturità 2024, come si svolge: requisiti, calendario prove, commissioni. Pubblicata l’ORDINANZA

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