Maturità 2024, i commissari interni sono designati dai consigli di classe: ecco i criteri di scelta

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E’ stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Maturità per l’anno scolastico 2023/2024. Nell’ordinanza vengono individuati i criteri di designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe.

Le commissioni saranno miste: presidente esterno, tre membri esterni e tre membri interni. Questi ultimi sono designati dai consigli di classe secondo i seguenti criteri:

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;

c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;

d) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;

f) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe.

ORDINANZA

A breve arriverà l’ordinanza per la presentazione delle domande in qualità di commissari e presidenti esterni.

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