Mobilità ATA 2024, domande chiuse. Revoca possibile entro il 26 aprile

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Fino a ieri 25 marzo 2024 gli interessati ATA di ruolo hanno potuto inviare domanda di mobilità a.s. 2024-25. Chiusa la fase d’invio delle domande è ora possibile, ed entro il 26 aprile 2024, la revoca delle domande.

L’articolo 5 dell’OM 30/2024 spiega che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande per il personale ATA è fissato al 6 maggio.

Le istanze inviate dopo il 26 aprile possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (6 maggio).

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.

In questo ultimo caso occorre indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

NOTA

Ordinanza n. 30 del 24 febbraio 2024

CCNI 2022/25 –

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